Sismabonus

Sismabonus

Sismabonus

Prorogato anche il Sismabonus con le stesse percentuali di detrazione dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazioni. Introdotto col decreto legge n. 63/2013, il Sisma Bonus  incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici realizzate sulle parti strutturali degli edifici o su complessi di edifici connessi strutturalmente.

La Legge di Bilancio 2025 abbassa l’aliquota di detrazione al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 negli anni 2026 e 2027. Solo se l’unità immobiliare oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale, le agevolazioni salgono al 50% nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027. Saltano le detrazioni maggiorate per particolari categorie d’intervento e per i condomini (che potevano arrivare anche all’85%).

Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:

  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiori;
  • interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Gli interventi sulla prima casa costeranno quindi la metà delle spese sostenute. Ricordiamo che la detrazione si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Confermato, in egual maniera, anche il Sismabonus Acquisti. Per il 2025, equivale al 50% per l’acquisto di una prima casa, 36% per le altre. Per beneficiare della detrazione è necessario comprare un edificio (sito in zona sismica 1, 2 o 3), che sia stato demolito e ricostruito da un’impresa che lo rivende entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori.

 

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